Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione MAD4ITALY TRADE.
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale nel Comune di Lainate, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione viene retta e disciplinata dai principi di mutualità e di cooperazione tra i soci, a tale fine essa intende, nei limiti delle sue capacità
economiche e patrimoniali:
La valorizzazione e promozione nazionale ed internazionale della cultura, del turismo e del prodotto tipico italiano in generale con un particolare occhio di riguardo per i prodotti tipici dell'Alto Milanese;
La collaborazione con altre associazioni, enti o istituti mirata alla promozione della centralità del territorio Italiano nel contesto delle economie emergenti della fascia mediterranea con particolare attenzione ai temi connessi all'ecologia, le fonti di energia rinnovabili, le pari opportunità, la solidarietà, il Terzo Settore ed i servizi etici. Da ottenersi mediante: a) L’organizzazione, la promozione ed il patrocinio, anche in collaborazione con istituzioni, enti pubblici, privati ed associazioni di ogni forma di attività divulgativa; b) La redazione e l’aggiornamento di un organo informativo ufficiale, anche sotto forma di portale internet; c) L’esercizio di ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della certificazione di qualità prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da amministrazioni ed enti pubblici; d) La partecipazione, in forma diretta o aggregata, a bandi e/o gare previste dalle normative comunitarie nazionali e regionali mediante la presentazione di progetti. e) L’istituzione e la gestione di complessi sperimentali con fini di ricerca e/o di formazione; f) La progettazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditorialità giovanile; g) La promozione, il sostegno ed assistenza alla creazione di nuove attività economiche imprenditoriali in forma autonoma ed associata basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Detta attività di promozione e sostegno ai soci potrà essere offerta agli esterni su presentazione di specifici progetti soggetti a valutazione di merito del Comitato Direttivo. h) L’istituzione e l’assegnazione di premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione; i)La diffusione di relazioni sulla propria attività. l)La creazione e/o gestione di servizi comuni nei settori di interesse e competenza anche indiretta degli associati; m)La stipula di convenzioni con società, enti, associazioni a beneficio degli associati; l) L’Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale. L’Associazione potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nello Statuto, nonché esercitare qualsiasi attività, effettuare qualsiasi operazione e compiere ogni atto ritenuto dall’Organo Amministrativo necessario e/o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle riportate dall’art.2 del RDL. 12/03/1936, n.375.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
L'Associazione è aperta a tutte le attività professionali, imprenditoriali e di servizi senza alcuna discriminazione che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Possono essere soci le persone fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti pubblici e privati in qualsiasi forma costituite che intendano fattivamente contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione e dei suoi associati.
Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che intendono finanziare i programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento delle attività dell'associazione.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associazione annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Vi sono tre categorie di soci:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci ordinari effettivi (individuali e Collettivi): coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento annuale della quota sociale I Soci Ordinari Collettivi designano un loro rappresentante persona fisica il quale partecipa alla vita associativa.
Soci sovventori: tutti i cittadini, imprese ed Enti privati e pubblici che finanziano il fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale dell'associazione.
Il tasso di rimunerazione delle loro quote sociali ed il rapporto tra soci sovventori e associazione sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo;
Il numero dei soci effettivi è illimitato, i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 5 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
L'assemblea dei soci;
Il comitato direttivo;
Il presidente
Con decisione del Comitato Direttivo potrà essere accantonata un'indennità per la cessazione del rapporto di attività dei consiglieri o del presidente che prestano la loro attività in modo continuativo, una indennità che verrà calcolata proporzionalmente ai loro compensi.
Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
ammette i nuovi soci
esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art. 12 IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo. Il Tesoriere provvede alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi delle quote associative e di tutte le altre somme che dovessero pervenire all’Associazione, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo predisposto dal Comitato Direttivo e dello Statuto.
Art. 13 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
da iniziative promozionali
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 14 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.